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Decreto 4 dicembre 2009 (GURI n. 93 del 22.04.2010)
Inserito il 17 06 2010 alle 13:50:00 da redazione. IT - comunicati

Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni  specifiche  per  taluni   prodotti   agricoli   ed   in
particolare gli articoli 105, 106 e 107; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2006   relativo
all'attuazione dei regolamenti  comunitari  sul  miglioramento  della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura; 
  Vista la legge del 24 dicembre 2004, n.  313,  recante  «Disciplina
dell'apicoltura»; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme sull'attuazione della direttiva  92/102/CEE  sulla
identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche
ed in particolare l'art. 1, comma  2,  lettera  a),  che  dispone  la
possibilita' di  procedere  all'identificazione  e  registrazione  di
specie animali diverse dai suini, ovini e caprini; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Considerata la necessita', anche  al  seguito  del  verificarsi  di
emergenze epidemiche quali i recenti  fenomeni  di  gravi  e  diffuse
mortalita' delle api e spopolamento  degli  alveari,  di  attuare  un
attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico; 
  Ritenuto  pertanto  indispensabile  estendere  il   sistema   delle
anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di  migliorare
le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario; 
  Ritenuto a tal proposito urgente  definire  le  linee  guida  ed  i
principi in base ai quali organizzare e gestire  l'anagrafe  apistica
ivi  compreso  lo  sviluppo  nell'ambito  della   BDN   dell'anagrafe
zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico; 
  Considerato che  il  regime  degli  aiuti  comunitari  nel  settore
apistico ha la necessita' di acquisire dati aggiornati del patrimonio
apistico nazionale e regionale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'8 aprile 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe apistica. 
  2. Le principali finalita' dell'anagrafe apistica nazionale sono: 
    a) tutela economico-sanitaria  e  valorizzazione  del  patrimonio
apistico; 
    b) supporto nella trasmissione  di  informazioni,  a  tutela  del
consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare; 
    c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico  sotto  il
profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento  alle  politiche
di sostegno e alla  predisposizione  di  piani  di  profilassi  e  di
controllo sanitario. 
  3. I contenuti e le modalita' relative alle  finalita'  di  cui  al
comma 2 che  riguardano  gli  aspetti  sanitari  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di
natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva
attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica. 
 

 

                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  per  quanto  non  definito  dalla
legge n. 313/2004, si applicano le seguenti definizioni: 
    a)  anagrafe  apistica:  il  sistema  di  identificazione  e   di
registrazione degli apicoltori e degli apiari; 
    b) BDA: la banca dati dell'anagrafe  apistica  nazionale  gestita
dal Centro servizi  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica  (CSN)  gia'
istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo; 
    c) allevamento: uno o piu' apiari, anche collocati in  postazioni
differenti, appartenenti ad un unico proprietario; 
    d) proprietario  dell'allevamento:  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica proprietaria  degli  alveari.  Ciascun  proprietario  viene
univocamente  identificato  dal  suo  codice  fiscale  e  dal  codice
identificativo attribuito all'atto della registrazione; 
    e) autorita' competente: il Ministero del lavoro, della salute  e
delle politiche sociali e, ciascuno per  le  proprie  competenze,  il
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  e  le  aziende
sanitarie locali; 
    f) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il
dato e' accettato e registrato nella BDA secondo quanto stabilito dal
manuale operativo; 
    g) struttura accreditata: struttura che, autorizzata  secondo  le
modalita' stabilite dal manuale operativo, dispone  di  accesso  alla
banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'implementazione dei
dati; 
    h) CSN: Centro servizi nazionale  dell'anagrafe  zootecnica  gia'

istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.


 


 

                               Art. 3 
 
 
                          Anagrafe apistica 
 
  1. Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale  e'  attivata  la
sezione  dedicata  agli  apicoltori  e  agli  apiari  esistenti   sul
territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale. 
  2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi: 
    a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli  allevamenti
apistici; 
    b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA; 
    c) il cartello identificativo; 
    d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a
registrare informazioni  rilevanti  ai  fini  dell'anagrafe  apistica
nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc). 
  3. L'anagrafe apistica nazionale si basa: 
    a) sulle denunce e comunicazioni annuali del  proprietario  degli
alveari; 
    b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad  ogni
proprietario di apiari; 
    c) sulla registrazione dei dati nella  BDA,  da  realizzarsi  nei
tempi e con le modalita' stabiliti  dal  manuale  operativo,  di  cui
all'art. 5. 
  4. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le
proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto: 
    a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata; 
    b) le Associazioni apicoltori e altre  strutture  accreditate  ad
operare nella BDA; 
    c) il CSN; 
    d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali; 
    e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e  della  gestione
del SIAN; 
    f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
    g) il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali  e  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. 
  5. Titolare del trattamento dei dati e' il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali  per  il  tramite  del  Centro
servizi nazionale di Teramo. 
 
 
                               Art. 4 
 
 
                       Cartello identificativo 
 
  1. Ogni apiario e' identificato da un cartello  identificativo,  le
cui modalita'  di  gestione  e  caratteristiche  sono  stabilite  nel
manuale operativo, di cui all'art. 5,  contenente  almeno  il  codice
identificativo univoco per ogni proprietario di apiari. 
  2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di  apporre  le  tabelle  in
prossimita' di ogni apiario  secondo  quanto  precisato  nel  manuale
operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile. 
  3.  I  costi  relativi  all'acquisto  e   all'apposizione   della/e
tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari. 
 
 
                               Art. 5 
 
 
                          Manuale operativo 
 
  1. Le procedure operative di attuazione del presente  decreto  sono
definite  con  un  apposito  manuale  operativo,  comprensivo   della
necessaria  modulistica,  da  emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto,  secondo  quanto  disposto  dalle
procedure previste dall'art. 9, con decreto del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2. Il manuale operativo definisce in particolare: 
    a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale; 
    b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento; 
    c) la comunicazione di cessazione di attivita'; 
    d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e
eventualmente di altri enti; 
    e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate; 
    f) le aggregazioni dei dati; 
    g) l'accessibilita' ai dati secondo il diverso profilo di utenza; 
    h)  la  composizione  e  l'assegnazione  di  un  codice   univoco
identificativo di ogni proprietario di alveari; 
    i) la gestione dei cartelli identificativi. 
 
 
                               Art. 6 
 
 
                      Compiti del proprietario 
 
  1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata: 
    a)   denuncia   la   propria   attivita'   all'ASL   e   richiede
l'attribuzione del codice identificativo; 
    b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento  sia
direttamente  collegandosi  alla  BDA  sia  tramite  le  associazioni
nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati. 
 
                               
                               Art. 7 
 
 
             Compiti del servizio veterinario delle ASL 
 
  1. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio: 
    a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra
l'allevamento in BDA; 
    b) e' connesso alla BDA secondo modalita'  definite  dal  manuale
operativo; 
    c) provvede all'inserimento delle denunce e  comunicazioni  degli
apicoltori secondo le modalita' previste dal manuale operativo; 
    d) effettua controlli per verificare l'applicazione del  presente
decreto e ne registra gli esiti in BDA; 
    e) utilizza  i  dati  contenuti  nella  BDA  per  ogni  attivita'
finalizzata ai controlli sanitari. 
 
 
 
                               Art. 8 
 
 
                        Compiti delle regioni 
                      e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e le province autonome: 
    a) sono connesse alla BDA anche al  fine  di  utilizzare  i  dati
della stessa per la programmazione di competenza; 
    b) effettuano la vigilanza  ed  il  controllo  per  garantire  il
rispetto dell'applicazione del presente decreto. 
  2. La vigilanza ed il controllo di cui  al  comma  1  viene  svolta
sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
 

 


 


 


 

 
                               Art. 9 
 
 
                  Comitato tecnico di coordinamento 
                       per l'anagrafe apistica 
 
  1. E' istituito con decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  un
comitato tecnico di coordinamento, di  seguito  indicato  come  CTCA,
composto da: 
    a) due rappresentanti del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente ed uno
con funzione di segretario; 
    b) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
    c) quattro rappresentanti delle regioni e  province  autonome  di
Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
    d) un rappresentante del  Centro  nazionale  di  riferimento  per
l'apicoltura; 
    e) un rappresentante del CSN; 
    f) un rappresentante designato congiuntamente dalle  Associazioni
nazionali degli apicoltori, maggiormente rappresentative; 
    g) un rappresentante dell'Unita' di ricerca per l'apicoltura e la
bachicoltura (CRA-Api). 
  2.  Alle  riunioni  del  CTCA  il  Presidente  puo'  invitare,   su
specifiche problematiche, anche altri esperti. 
  3. Il CTCA, in particolare, svolge i seguenti compiti: 
    predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche; 
    propone le eventuali modifiche  al  presente  decreto,  anche  in
funzione dell'evoluzione della normativa. 
  4. Ai componenti del CTCA non spetta alcun compenso. 
 
 
                               Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto  sono  attuati  in
maniera da consentire la piena operativita'  delle  disposizioni  del
presente provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del
manuale operativo di cui all'art. 5. 
  2.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   si    applicano
compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative  norme  di
attuazione. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2009 
 
                                 Il Ministro del lavoro, della salute 
                                      e delle politiche sociali       
                                               Sacconi                
 
Il Ministro delle politiche agricole 
       alimentari e forestali 
               Zaia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 49
 

 


 


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